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    Giurisprudenza nazionale


  • sulla questione di legittimit� costituzionale dell�art. 49, c. 1, della l.r. Lombardia n. 26/2003 ((Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), che pone il principio di separazione delle gestioni e dell�art. 49, c. 4, della citata legge, relativo alle modalit� di affidamento del servizio solo con la modalit� della gara pubblica.



  • sulle modalit� di organizzazione e di gestione del servizio idrico integrato.



  • Sulla legittimit� del Piano d'Ambito Pilota della Provincia di Pavia, approvato dall'Assemblea del Consorzio A.A.T.O. con deliberazione n. 22 del 30 dicembre 2008, nella parte in cui inserisce tra le infrastrutture da affidare al soggetto gestore del servizio idrico integrato, anche l'impianto di trattamento rifiuti di propriet� dell'Azienda Servizi Mortara S.p.a. che svolge in prevalenza le funzioni di depurazione di reflui industriali e per il resto provvede alla depurazione delle acque provenienti dalla fognature del Comune di Mortara.



  • Ordinanza. Il remittente Collegio ritiene che la prospettata questione di legittimit� costituzionale dell'art. 153, del d.lgs. n. 152/2006, come sollevata dalla difesa dell'Autorit� d'ambito per violazione dell'art. 76 della Carta Fondamentale a causa dell'omessa richiesta e acquisizione del parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo, sia rilevante e non manifestamente infondata.



  • sulla questione di legittimit� costituzionale degli artt. 135, comma 2, 136, 141, comma 1, da 144 a 160, 166, commi 1 e 4, 170, comma 3, lettera i), 172, comma 2 e 176, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), aventi ad oggetto la difesa del suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche.



  • Sulla legittimit� di un comune ad affidare e gestire il s.i.i.. Un comune non � legittimato a costituire alcuna societ� a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico, il quale � totalmente di competenza dell'Autorit� d'ambito.



  • Sul procedimento relativo ad un�istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della salvaguardia della gestione del servizio idrico, ex art. 113, c. 15-bis, del d.lgs. n. 267/2000.



  • Sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia concernente l'atto generale con il quale l'amministrazione competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa del servizio idrico dovuta da ogni singolo utente, nonch� sull'inapplicabilit� della tariffa media d'ambito nelle more di effettiva attuazione del servizio idrico integrato attraverso, tra l'altro, l'effettivo accorpamento e presa in carico delle gestioni preesistenti nella gestione unitaria



  • Sulla giurisdizione del giudice amministrativo e sull'illegittimit� della previsione di un termine retroattivo della tariffa disposto, altres�, oltre il termine di deliberazione del bilancio di previsione.


  • Sussiste l'obbligo del CIPE di adeguamento annuale delle tariffe dei servizi idrici.


  • Sull'incompetenza del Comune a procedere all'affidamento del servizio idrico integrato trattandosi di una competenza propria dell'ATO.


  • Sulla questione di legittimit� costituzionale dell'art. 14, c. 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e dell'art. l'art. 155, c. 1, primo periodo, del d.lvo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernenti la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione. La norma censurata, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che � invece fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.


  • Sull'illegittimit� della delibera di approvazione del regime tariffario con efficacia retroattiva. La delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed � destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a "contrarius actus". La giurisprudenza amministrativa ha pi� volte posto in rilievo che la regola di irretroattivit� dell' azione amministrativa � espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltrech� del principio di legalit� che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV, n. 502 del 30.03.1998). Ulteriore limite alla retroattivit� discende dalla regola di irretroattivit� degli atti a contenuto normativo dettata dall'art. 11 delle preleggi.


  • La provincia ha compiti di coordinamento all'interno dell'Autorit� d'Ambito ma non pu� ritenersi titolare della responsabilit� del servizio idrico e dell'attivit� di gestione impugnando direttamente davanti al g.a. i deliberati degli enti locali consorziati.


  • La procedura a evidenza pubblica svolta per la scelta del socio privato non comprendeva la definizione e precisazione del servizio idrico integrato. Manca cio� l'effettuazione di una gara che, con la scelta del socio, definisca anche l'affidamento del servizio operativo. Pertanto il contestato affidamento - avvenuto in via diretta e senza una previa procedura concorsuale - comporta la violazione dei principi comunitari, recepiti dall'ordinamento interno con rilevanza anche costituzionale, di concorrenza, trasparenza, adeguata pubblicit�, non discriminazione e parit� di trattamento (cfr. Cons. St., ad. plen., 3/3/2008, n. 1).


  • Sull'incompetenza del Comune a procedere all'affidamento del servizio idrico trattandosi di una competenza propria dell'ATO.


  • Una nuova scelta gestionale del servizio idrico, quale quella attualmente prevista dall'art. 148, c. 5, del d.lgs. n. 152/2006, pu� essere effettuata solo dal momento in cui cessano gli effetti dell'affidamento in atto.


  • Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria si � pronunciato sul modello di societ� mista elaborato dalla II Sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 456/2007. Tale modello rappresenta una delle possibili soluzioni delle problematiche connesse alla costituzione delle societ� miste e all'affidamento del servizio alle stesse, anche se, allo stato e in mancanza di indicazioni precise da parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non � elaborabile una soluzione univoca o un modello definitivo.


  • Sull'impossibilit� di utilizzare quale criterio di determinazione della quota fissa mensile della tariffa per le seconde case, il valore immobiliare di ciascuna di esse, ricavato in presa diretta dalla zona di insediamento.




  • In forza dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 14/97 "dal momento della costituzione dell'Ente d'Ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente di ambito medesimo" restando in tal modo sottratta agli enti territoriali partecipanti al consorzio obbligatorio l'esercizio di un potere diretto sugli impianti e la possibilit� di incidere, con propria autonoma delibera, sulla gestione del servizio.(Tar Campania Napoli Sez. I 26 luglio 2005 n. 10392).


  • Sull�applicabilit� (diretta o analogica) alle ATO dell�art. 124, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000 concernente la disciplina delle modalit� di pubblicazione delle delibere degli enti locali.




  • Sull�illegittimit� di un affidamento in via esclusiva e senza gara del servizio idrico integrato comunale ad una societ� a partecipazione pubblica, di cui il comune detiene una quota azionaria minoritaria. per contrariet� dell�atto al diritto comunitario. L�atto (anche negoziale) su cui il ricorrente fonda le proprie pretese, pu� esplicare i propri effetti solo laddove sia conforme al diritto comunitario, non potendo, in caso contrario, costituire fonte di legittime aspettative del privato. In quest�ultima ipotesi sar� doveroso per il giudice disapplicarlo o comunque giudicare la controversia senza tenerne conto.


  • Sulla giurisdizione del giudice amministrativo.


  • Sul potere di approvazione e disapprovazione della convenzione di gestione da parte dei Consigli degli enti locali costituenti l�Autorit� d�ambito territoriale ottimale.


  • Sulla legittimit� di un affidamento diretto del servizio idrico integrato ad una societ� a capitale misto pubblico privato, in cui i soci privati sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica.


  • sulla rilevanza economica dei servizi socio assistenziali, in quanto attivit� astrattamente remunerative e concorrenziali e sulle condizioni per l'affidamento in house providing. Secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria "per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario" (cos� Cons. Stato, VI Sez., 25 gennaio 2005, n�168; Corte Giust. C. E. 18 novembre 1999, in causa C-107/98). Nel caso di specie, il controllo esercitato dal comune sulla societ�, non ha le caratteristiche volute dalla riferita disposizione normativa, in quanto gli amministratori, fintanto che sono in carica, gestiscono autonomamente le attivit� societarie senza che il Comune abbia alcun potere di intervento sui singoli atti gestionali. Tutto ci� esclude la presenza di una relazione di subordinazione gerarchica.


  • Sulla salvaguardia delle gestioni esistenti. Il presupposto necessario affinch� le gestioni private esistenti possano continuare ad operare anche dopo l�istituzione del gestore unico � che il servizio risulti gi� concesso alla data di entrata in vigore della legge. Pi� precisamente, le gestioni fatte salve sono soltanto quelle in atto alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, pubblicata nella G.U. n. 14 del 19 gennaio 1994.(�) Pertanto, la valutazione dell�Autorit� di non salvaguardare ai sensi dell�art. 9, comma 4�, alcun altro soggetto gestore, in assenza � come detto - di elementi idonei a sindacare la correttezza della valutazione compiuta dall�Autorit� in ordine alla ritenuta insussistenza di gestioni di soggetti privati improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicit�, non pu� che ritenersi legittima.


  • In tema di giurisdizione del giudice ordinario. Il Giudice della giurisdizione ha gi� avuto modo di affermare che la controversia avente ad oggetto un contratto di fornitura di acqua potabile per uso domestico deve ritenersi attribuita al giudice ordinario anche qualora il privato contesti la legittimit� del provvedimento amministrativo di fissazione delle tariffe in base al quale deve essere determinato il corrispettivo, in quanto tale controversia ha ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale (Cass. civ. SS.UU., 10 marzo 2005, n. 5217).



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