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    Giurisprudenza nazionale



  • Sulla forma di approvazione e sulla necessit� di adeguata motivazione delle delibere concernenti aumenti tariffari nonch� sull�applicazione del principio di irretroattivit� dell�azione amministrativa relativamente alle tariffe dei servizi pubblici locali. Alle Autorit� d'ambito devono ritenersi applicabili le norme comuni in materia d'ordinamento degli enti locali, ex d. lgs. 267/00, incluso quanto stabilito dall'art. 151, I comma, per cui essi deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Termine che, secondo la stessa disposizione pu� essere differito con decreto ministeriale: e, in effetti, per il 2011 tale termine � stato posposto al 31 agosto (d.m. 30 giugno 2011), con conseguente tempestivit� della fissazione degli aumenti tariffari per l�anno 2011, pur se determinati in data 2 agosto 2011.


  • Sulla questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorit� idrica pugliese), nonch� dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"). La norma regionale impugnata si pone in contrasto con la (�) normativa statale, perch� - disponendo che la gestione del SII � affidata ad un'azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche - da un lato esclude che l'ente regionale successore delle competenze dell'AATO (ossia l'Autorit� idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cio� nell'azienda denominata "Acquedotto pugliese - AQP", prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poich�, come gi� rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cos� determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimit� costituzionale dell'impugnata normativa regionale.



  • Sull'obbligo del CIPE di determinare in via transitoria le tariffe dei servizi acquedottistici, di fognature e di depurazione relative agli anni 2010 e 2011. Cipe, non provvedendo in merito alla determinazione delle tariffe in parola per gli anni 2010 e 2011, in doverosa applicazione della avvenuta cessazione della propria gestione transitoria, nell'ambito della quale si incardinava precedentemente la sua impermanente competenza, non ha violato alcun obbligo di provvedere, n� alla luce della pi� volte richiamata sentenza della Sezione, n� tenuto conto delle disposizioni normative e dei principi generali invocati in ricorso.


  • Sulla legittimit� costituzionale dell�art. 1, c. 1, l. t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21. Societ� patrimoniale d�ambito. Illegittimit�. La rilevata abrogazione tacita del comma 13 dell�art. 113 del TUEL, per incompatibilit� con il comma 5 dell�art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della propriet� di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all�ordinamento civile, riservata dall�art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ci� consegue la violazione, da parte della Regione Lombardia, di tale sfera di competenza statale e, quindi, l�illegittimit� costituzionale del comma 2 dell�art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, quale introdotto dalla disposizione impugnata.


  • Sui poteri di controllo e vigilanza della CONVIRI sull�operato delle Autorit� d�ambito. Non essendo le autorit� d'ambito qualificabili come organismi esponenziali delle autonomie locali, (�) ma essendo gli stessi muniti di personalit� giuridica distinta dagli enti locali compresi nel relativo territorio e titolari di autonomi rapporti giuridici senza l'intermediazione degli enti locali che ne fanno parte, l'incidenza degli atti del CO.VI.R.I., posti in essere nell'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza sull'operato delle Autorit� d'ambito, sul correlativo assetto regolatorio e tariffario non integra alcuna lesione n� delle autonomie locali collegate al principio rappresentativo n� delle competenze assegnate agli enti territoriali locali. (�)l'espressa previsione normativa della facolt� del CO.VI.R.I. di impartire prescrizioni "sulla necessit� di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorit� d'ambito e i gestori in particolare quando ci� sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti", vale a legittimare appieno, sotto un profilo di legalit�/tipicit�/nominativit� dei provvedimenti amministrativi, il contenuto dispositivo della gravata delibera, contenente l'ordine, rivolto all'A.A.T.O. n. 3 Medio Valdarno, di recuperare la somma in via transattiva riconosciuta a Publiacqua s.p.a..(�). Tale prescrizione comporta per necessit� logico-giuridica la revisione del piano nella parte in cui prevedeva l'aumento della tariffa in misura rispondente al correlativo importo, senza che vi si possa scorgere un'illegittima e non consentita ingerenza dell'autorit� di controllo/vigilanza nella predisposizione del piano d'ambito.


  • sul regime di operativit� della concessione deliberata da un Comune per la gestione del servizio idrico integrato, dopo l�entrata in vigore della legge 36/1994.La operativit� di siffatta concessione (in via generale incompatibile con il nuovo sistema) pu� quindi ritenersi ammessa, solo nei limiti in cui essa sia giustificata dalle esigenze di continuit� del servizio e, pertanto, non oltre il momento in cui il servizio stesso sia stato affidato al gestore unico individuato dalla competente Autorit� di Ambito.


  • Sul potere di disapprovazione del consiglio comunale di una convenzione per la gestione del s.i.i. difforme dallo schema regionale. Il potere di disapprovazione non � assoluto, o meglio non � esercitabile in ogni caso, in quanto ci� porrebbe l'ente locale al di fuori del sistema che vuole l'instaurazione del servizio idrico integrato. Ma quando, nella specie, la convenzione approvata in ambito di predisposizione del rapporto con il gestore del servizio contiene una serie notevole di differenze rispetto alla convenzione tipo elaborata dalla Regione, � fuori discussione che le modifiche possono essere esaminate e, se considerate non coerenti con il sistema prefigurato dalla Regione, possono senz'altro condurre alla non approvazione della convenzione.


  • Sull'illegittimit� di incrementi "una tantum" della quota fissa della tariffa finalizzati a compensare i minori ricavi derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. La regola di irretroattivit� dell'azione amministrativa � espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalit� che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto " ex ante " sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301).


  • "E� indubbio l�obbligo dell�Autorit� d�Ambito Territoriale n. 5 di concludere il procedimento di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, assumendo una motivata determinazione sulla istanza del ricorrente, per violazione del principio generale codificato dall�art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d�ufficio , la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l�adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto."



  • E' costituzionalmente illegittimo l'art. 40, c. 2, della l. R. Marche n. 16 del 2010, il quale prevede che "Il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica". Il legislatore statale, infatti, in coerenza con la normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009) ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione (sentenza n. 325 del 2010). La difforme affermazione contenuta nell'art. 40, c. 2, della citata l. r. n. 16/2010, �, pertanto, affetta da un evidente vizio di legittimit� costituzionale.



  • In tema di proroga dei contratti affidati con gara. "All'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti, le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se gi� previste ab origine, e comunque entro termini determinati. Una volta che il contratto scada e si proceda a una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga � da equiparare d un affidamento senza gara". (Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2010 , n. 850).



  • "La Regione non pu� disporre l�affidamento di infrastrutture ed opere acquedottistiche di natura infraregionale ad un terzo gestore, rientrando nella competenza degli enti d�ambito e dei soggetti gestori dagli stessi individuati."



  • "Sull'applicazione del Metodo normalizzato. Il Metodo normalizzato non ammette il riconoscimento in tariffa dei maggiori costi operativi sostenuti dal gestore nel periodo regolatorio pregresso."



  • In tema di tariffa e di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Il metodo ha una sua intrinseca razionalit� dato che, come correttamente evidenziato dal CONVIRI, permette di intervenire coi necessari correttivi nelle ipotesi in cui i costi operativi si rivelino superiori a quelli stimati; il rimedio � appunto costituito dalla revisione straordinaria della tariffa che, tuttavia, a garanzia dell'utenza, non pu� essere retroattiva ma operare solo per il futuro e non pu� superare il limite di prezzo k.



  • Sulla questione di legittimit� costituzionale dell�art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, concernente la soppressione delle autorit� d�ambito.



  • "In tema di in house providing. Il controllo analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico."


  • sull'ammissibilit� della richiesta di referendum abrogativo popolare dell'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con l. n. 133/2008 e s.m.i.. (ref. n. 149). (AMMISSIBILE).



  • Sull�ammissibilit� della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente la scelta della forma di gestione e procedure di affidamento nel servizio idrico integrato. (ref. n. 150). (INAMMISSIBILE).



  • Sull�ammissibilit� della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato), decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". (ref. n. 151). (AMMISSIBILE).



  • Sull�ammissibilit� della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di: a) una parte della lettera d) del comma 10 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; b) una parte del comma 1-ter, dell'art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 concernenti norme limitatrici della gestione pubblica del servizio idrico. (ref. n. 152). (INAMMISSIBILE)



  • sulla immediata applicabilit� del principio di gratuit� alle concessioni in uso al gestore. La norma di cui all'art. 153, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce il principio della gratuit� della concessione in uso al gestore del servizio idrico delle infrastrutture strumentali, non trova applicazione ai rapporti concessori gi� in essere alla data della sua entrata in vigore ma solo a quelli nuovi o rinnovati.


  • sulla natura di servizio di rilevanza economica del servizio idrico integrato; sulla legittimit� dell'art. 4, cc. 1, 4, 5, 6, l.r. Liguria n. 39/2008 relativi all'attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative spettanti alla CONVIRI e alle disposizioni relative all'affidamento del servizio idrico integrato; sulla legittimit� costituzionale dell'art. 1, c. 1, della l.r. Campania n. 2/2010 concernente la disciplina regionale del s.i.i. come servizio privo di rilevanza economica, nonch� l'autonoma determinazione delle forme giuridiche dei soggetti affidatari e del termine di decadenza degli affidamenti in essere.


  • sulla questione di legittimit� costituzionale dell'art. 5 e 8 della l. reg. Lombardia 1/2009 ; dell'art. 3, comma 1, lett. p), q) ed r), e art. 15, comma 9, L. reg. Lombardia 10/2009. Le norme regionali che attribuiscono le funzioni di verifica del PdA alla Regione sono illegittime poich� le competenze amministrative di controllo concernenti la pianificazione d'ambito sono riconducibili alla materia della "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, cos� come, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato anch'essa ascrivibile, "in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato".


  • sull'affidamento in concessione al gestore del s.i.i. delle opere e degli impianti degli enti locali che opera giuridicamente, in forza dell'art. 12 della legge n. 36/1994 e consegue all'affidamento del servizio stesso, nonch� sulla impossibilit� da parte del gestore di non assumere la titolarit� di scarichi non conformi alla normativa.


  • sulla questione di legittimit� costituzionale dell'art. 2, c. 2, d.lgs. n. 546/1992 e s.m.i. relativo all'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario delle controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue. Il canone in questione non ha natura tributaria dovendosi identificare nel corrispettivo ad una prestazione commerciale complessa (sent. Corte Cost. 335/2008).


  • sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, cc. 2 e 7, l.r. Emilia Romagna n. 10/2008 contenente previsioni di componenti tariffarie ulteriori rispetto alla normativa nazionale. L'art. 28, cc. 2 e 7, della l.r. Emilia Romagna n. 10/2008 nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 � conseguentemente illegittima per violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e).



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